Legittimità della normativa regionale circa le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.
La normativa regionale esaminata dalla Corte (Legge regionale Lombardia n.22/2000) sulla apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, non si pone in contrasto con il D.Lgs. n.114/1998 (in particolare con l'art.11) in quanto introduce una disciplina di liberalizzazione che conformemente con la legislazione statale, prende in considerazione una serie di parametri (il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale, l'effetto sull'occupazione) riconducibili alle competenze regionali in materia di commercio, dettando una normativa che non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali in fatto di "mercato", produce effetti pro-concorrenziali, evitando distorsioni dovute dagli orari di apertura diversificati di esercizi commerciali omogenei in ambito regionale.
Non risulta, altresì, lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di operare delle differenziazioni circa la dimensione dell'esercizio commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa.