Nel caso di dimissioni “ultra dimidium”, occorrerebbe riferirsi al collegamento esistente tra le volontà dei singoli consiglieri e all’obbiettivo unitario dello scioglimento del consiglio e valorizzare le dimissioni quale atto collettivo, caratterizzato dall'inscindibilità del legame esistente tra le volontà espresse dai singoli dimissionari, risultante dalla contestualità delle dimissioni rese con unico atto o dalla unitarietà della protocollazione. Pertanto, nel caso in cui lo scioglimento non abbia luogo a causa dell’irregolarità di alcune soltanto di tali manifestazioni di volontà, tutta la procedura dovrebbe ritenersi inefficace, con la conseguenza che non si potrà procedere alla surroga nei confronti di quei soli componenti del consiglio che avevano manifestato in modo valido la loro volontà di dimissioni.