Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza del 15 febbraio 2010 n.815

Territorio e autonomie locali
15 Febbraio 2010
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Attribuzione posizioni organizzative.

Estratto/Sintesi: 

I ricorrenti contestano la sentenza che ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso avverso gli atti con cui un ente locale aveva istituito delle posizioni organizzative.

Le c.d. posizioni organizzative si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti.

La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico.

Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione è demandata dalla legge (art.40, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001) alla contrattazione collettiva.

Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l'istituto demandandone l'applicazione agli enti pubblici-datori di lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative (D.Lgs. n.165 del 2001, art.2, comma 2) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. n.165/2001, artt.5, comma 2, e 63, commi 1 e 4).

Gli atti impugnati, sia quelli istitutivi che quelli di conferimento delle posizioni organizzative, rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro (art.5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165), sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo.