Norme sulle preferenze di genere in materia elettorale.
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento a vari articoli della legge regionale 4/2009 della Regione Campania riguardante la materia elettorale.
In particolare, viene impugnato l’art.4, c.3 che, disponendo che "nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza", violerebbe l'art.3 Cost.,(in quanto la norma prevederebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza, introducendo un'impropria ragione di ineleggibilità) e l'art.48 Cost., (in quanto la limitazione di genere renderebbe il voto non libero).
La Consulta ha dichiarato che tale questione di legittimità costituzionale "non è fondata" in quanto la regola censurata non prefigura un risultato elettorale né altera artificiosamente la rappresentanza consiliare, non trattandosi di misura coattiva ma promozionale.
Parimenti non può essere considerata lesiva della libertà la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza.
I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti.
Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.