Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza dell'8 febbraio 2010 n.592

Territorio e autonomie locali
8 Febbraio 2010
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.01 Atto amministrativo (Vizi)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Illiceità dell'atto di autorizzazione al subappalto.

Estratto/Sintesi: 

Un negozio giuridico (atto dell'autonomia privata o provvedimento) ha causa illecita quando elude l'applicazione di una norma imperativa (Art.1344 c.c.).

Ciò comporta l'invalidità dell'atto amministrativo che rimane annullabile essendo la nullità limitata alla mancanza di elementi essenziali, al difetto di attribuzione e alla violazione o elusione della cosa giudicata.

Nel caso in esame, l'atto di autorizzazione al subappalto aveva lo scopo di mascherare un subappalto non autorizzato ed era in definitiva frodatorio della legge che impone la previa autorizzazione per il subappalto e lo assoggetta a specifici controlli amministrativi.

Pertanto i lavori subappaltati non sono praticamente mai stati autorizzati, a causa di una condotta frodatoria diretta a creare un'apparenza documentale destinata a mascherare un'esecuzione difforme all'autorizzazione.

La Pubblica Amministrazione può legittimamente risolvere un contratto di appalto, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso, anche nel caso in cui a carico dell'appaltatore venga avviato un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a danno della Amministrazione procedente.

Per quanto riguarda l'adozione di un atto in autotutela, la comparazione tra interesse pubblico e privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'amministrazione pubblica, non certo quando lo stesso è dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'autorità amministrativa ad emanare un atto risultato, in seguito, illegittimo.