CONSIGLIO DI STATO SEZ IV sentenza 24 dicembre 2009 n 8750

Territorio e autonomie locali
24 Dicembre 2009
Categoria 
11 Segretari Comunali e Provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Le competenze dei Segretari Comunali, specificate in via di principio dall’art. 52 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si identificano in quelle proprie dei dirigenti del Comune o Provincia. Il Segretario non svolge per conto dello Stato, funzioni di controllo o sorveglianza sull’Ente Locale. Al contrario quelle funzioni che l’art. 52 direttamente gli attribuisce lo connotano come un soggetto che partecipa a pieno titolo all’amministrazione attiva dell’ente, tanto quanto i dirigenti e anzi in posizione sovraordinata rispetto a questi ultimi. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l’Ente assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
Ai fini del rimborso delle spese legali è irrilevante il previo gradimento dell’Ente locale circa la nomina del difensore. La circostanza che il dipendente agisca non per ottenere l'assunzione diretta del patrocinio bensì per il pagamento delle spese richieste dal proprio difensore all'esito del procedimento penale non influisce sul diritto. L’Amministrazione sarà tenuta al rimborso nei ristretti limiti dell’importo della parcella relativa alle competenze per le prestazioni sostenute nella vicenda penale, e solo quando verranno definitivamente accertate. Le spese relative ad un autonomo giudizio di esecuzione non spettano.