Solo le imprese che in una gara pubblica abbiano chiesto di partecipare si collocano in una "posizione giuridica differenziata" e, pertanto, si ergono a titolari di un interesse legittimo giudizialmente tutelato che le abilita a sindacare la legittimità della stessa gara, alla quale hanno dimostrato "in concreto" di voler prendere parte.
L'Amministrazione titolare del potere espropriativo - come chiarito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 a seguito dell'aggiunta apportata al Testo Unico sugli espropri con il D.Lgs. n. 302/2002, "... può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'affidamento…". Tale delega dell'esercizio di poteri deve essere specifica, ossia deve identificare con sufficiente precisione l'ambito delle potestà assegnate al privato (concessionario). Laddove tale attribuzione e tale specificità manchino, deve necessariamente presumersi che i provvedimenti amministrativi più incisivi per i privati espropriati (decreti d'esproprio, atti di cessione, etc.) rimangano di competenza del soggetto che conserva il potere, ossia il concedente.
CONSIGLIO DI STATO SEZ III parere 12 novembre 2009 n 6602
Territorio e autonomie locali
Categoria
20 Governo del Territorio e Ambiente›20.01 Strumenti urbanistici
Principi enucleati dalla pronuncia