CORTE DI CASSAZIONE SEZ UNITE CIVILI ordinanza 4 novembre 2009 n 23321

Territorio e autonomie locali
4 Novembre 2009
Categoria 
20 Governo del Territorio e Ambiente20.01 Strumenti urbanistici
Principi enucleati dalla pronuncia 

Riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, si può affermare che: a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi; b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi ... di ... giurisdizione .... esclusiva; c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla teste richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7; d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.