Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998 a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 - Esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi per oggetto i "comportamenti", nei quali le pubbliche amministrazioni non esercitano, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.
In materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998, nella controversia relativa ad una azione proposta da una società nei confronti di un ente locale per il risarcimento dei danni derivanti dall’affidamento riposti sull’illegittima attività urbanistica svolta dall’Ente locale, la mancata adozione di provvedimenti atti ad impedire il prodursi del danno della società costituisce un mero comportamento materiale, non essendo correlata ad una specifica potestà amministrativa del Comune, e, conseguentemente, anche la sua denuncia non è idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
CORTE DI CASSAZIONE SEZ UNITE CIVILI ordinanza 9 novembre 2009 n 23679
Territorio e autonomie locali
Categoria
20 Governo del Territorio e Ambiente›20.01 Strumenti urbanistici
Principi enucleati dalla pronuncia