TAR UMBRIA SEZ I sentenza 5 novembre 2009 n 662

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2009
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

°L'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 consente "al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso" (c.d. accesso difensivo).
La norma in esame ha carattere di specialità ed è più restrittiva rispetto a quella generale contenuta nella legge n. 241 del 1990; in particolare, l’ancoraggio dell’accesso alla difesa in giudizio degli interessi del ricorrente (in luogo della più ampia nozione di cura o difesa dei propri interessi giuridici) comporta, al fine di non rendere irragionevole la disposizione stessa, per l’Amministrazione, la necessità di effettuare un rigoroso controllo in ordine alla concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio, anche instaurando, con la conseguenza che la partecipazione alla gara non determina, automaticamente, la fuoriuscita dalla sfera di dominio dell’impresa della di lei offerta tecnico-progettuale.