Rientra nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. La compatibilità di un progetto con la disposizione in esame non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati, come il giudizio della Soprintendenza, ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. La Soprintendenza si esprime in ordine a progetti che sono localizzati entro i 300 metri dalla zona del litorale, mentre il Comune eserciterà il proprio potere di controllo per le zone diversamente graduate dal legislatore in relazione alle diverse volumetrie e tipologie di opere ammissibili a seconda delle fasce di distanza dalla spiaggia. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale.