Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 l. 8 giugno 1990 n. 142 (rimozione e sospensione degli amministratori) le violazioni penali entrano nel sistema dei controlli degli amministratori con le caratteristiche anche processuali che dette violazioni qualificano, e cioè con i criteri del passaggio in giudicato della condanna e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato; nè sarebbe ragionevole l'interpretazione di un sistema che implichi il passaggio in giudicato per le sentenze di condanna dovute ai reati più gravi (cfr., comma ultimo art. 40 cit., che richiama la normativa sui reati di mafia) e si accontenti di semplici condanne "sub judice" o di pendenze diverse dalle condanne per reati meno gravi, avendo lo stesso art. 40 espresso ciò chiaramente, allorchè si è voluto dare rilievo alla semplice imputazione, là dove si richiama la condizione di imputato come sufficiente a giustificare la rimozione, salvo ogni giudizio di costituzionalità in proposito.