CONSIGLIO DI STATO SEZV sentenza 17 novembre 2009 n 7166

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2009
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia 

E’ dal momento della protocollazione che la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica. Al contrario fino a detto momento la stessa rimane nella disponibilità del suo autore che la può, liberamente, revocare. Non non sussistendo i presupposti prescritti dall’articolo 141 del D.Lgs 267/2000 per procedere allo scioglimento del consiglio comunale, correttamente può procedersi alla surroga dei dimissionari in applicazione di quanto prescritto dall’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000.