Nei procedimenti di scelta del contraente contraddistinti – come nel caso di specie – dall’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione fonda la propria scelta non solo sull’entità del prezzo offerto, ma conferisce rilievo ad una pluralità di elementi, pur variabili in relazione allo specifico oggetto della gara, ma comunque da essa valutabili discrezionalmente nei limiti imposti dalla legge o sindacabili, in via generale, dal giudice amministrativo nell’ambito delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.
Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione dell'offerta relativa a quella voce.
TAR VENETO SEZ I sentenza 15 settembre 2009 n 2404
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.02 Appalti di forniture
Principi enucleati dalla pronuncia