TAR LOMBARDIA BRESCIA SEZ II sentenza 19 maggio 2009 n 1052

Territorio e autonomie locali
19 Maggio 2009
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 ponendo una deroga rispetto alla disciplina generale che devolve al giudice ordinario un intero settore di contenzioso deve essere oggetto di stretta interpretazione. La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione - contemplate dall’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 - è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento. Le controversie circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale esulano dalle procedure concorsuali per le assunzioni di cui all’art. 63 comma 4 citato, in quanto sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro innanzi ad una pubblica amministrazione dotata di un mero potere di accertamento, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.