TAR LAZIO ROMA SEZ I TER sentenza 4 novembre 2009 n 10828

Territorio e autonomie locali
4 Novembre 2009
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.02 Appalti di forniture
Principi enucleati dalla pronuncia 

°Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.Il medesimo bando di gara elenchi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
Nel passato si era consolidato il principio secondo il quale eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito ben potevano essere configurati dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura delle buste.
In seguito all’entrata in vigore del richiamato art. 83 del Codice dei contratti pubblici, la disposizione di cui al quarto comma dell’articolo 83 sembra portare all'estremo la limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri.
L'esigenza perseguita dal legislatore è quella di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ciò che conta, quanto alle referenze bancarie di cui è questione, è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare l’affidabilità dell’impresa concorrente.
Per essere idonee devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.
Atteso che le giustificazioni preventive consistono in elaborati che i concorrenti hanno l'onere di allegare già all'offerta, al fine di accelerare la verifica della congruità delle offerte anomale, se già dai documenti prodotti in sede di gara è possibile per la stazione appaltante stabilire la congruità dell'offerta, non sussiste la necessità di aprire il sub-procedimento di verifica, con conseguente risparmio di tempo e di energie, sia per l'Amministrazione che per l'aggiudicatario.