Nel caso di fallimento di uno dei mandanti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante, prima di procedere alla revoca dell’aggiudicazione, deve consentire all’impresa mandataria di proseguire nell’affidamento direttamente o mediante indicazione di altro operatore economico, previa verifica, in entrambi i casi, dei prescritti requisiti di qualificazione. L’esercizio di tale facoltà deve essere assicurato anche nella fase procedurale dell’affidamento, oltre che in sede di esecuzione dello stesso, dovendosi intendere l’ipotesi come eccezione al principio di immodificabilità della composizione dei raggruppamenti temporanei nel corso dell’espletamento della gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006.