Concorsi pubblici - Il verbale della Commissione di concorso va considerato un atto di natura non provvedimentale, che non contiene una manifestazione di volontà della p.a., in quanto è privo della parte dispositiva che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che serve a distinguere il provvedimento dall'atto. Nel caso del concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli va effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati (art. 8 dPR n. 487/1994) con la conseguenza che una rivalutazione dei titoli ad operazioni concluse ed a graduatoria approvata sarebbe del tutto irrituale. Il giudizio della Commissione esaminatrice di concorso di pubblico impiego costituisce espressione di attività di merito, non sindacabile in sede di legittimità.