Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività, prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Appare contra "ius" attribuire ai singoli soggetti che gestivano gli impianti una sorta di responsabilità oggettiva in campo penale per il fatto che i predetti impianti, nel loro complesso, provocavano la emissione di onde, che solo per effetto della loro sinergia superavano i limiti prefissati. Il concorso di persone nel reato presuppone condotte poste in essere di comune accordo, ossia una volontà consapevole di concorrere con altri al superamento dei limiti. L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha il compito di vigilare sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verificare che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, stabilendo altresì che il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.