Ai sensi dell'art. 78 comma del dlgs 267/2000 gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado pertanto la violazione del suddetto obbligo sussiste non solo nel caso di partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di partecipazione alla discussione. Nella materia urbanistica, il conflitto di interessi non è escluso nel caso in cui non vi sia nessun concreto beneficio economico per gli immobili di proprietà dei consiglieri o dei loro prossimi congiunti, essendo sufficiente che sussista una relazione personale fra l'oggetto dell'atto e l'amministratore.