TAR TOSCANA SEZ I sentenza 8 settembre 2009 n 1430

Territorio e autonomie locali
8 Settembre 2009
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Servizi pubblici locali - Il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali costituisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale, poiché richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore. Nella vigenza dell’art. 113 comma 5 d.lgs. n. 267 del 2000, perché sia valido l’affidamento "in house" di un servizio pubblico, è necessario che il capitale della società affidataria sia a partecipazione interamente pubblica e che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Secondo l’art. 23 bis del d.l. n. 112/08, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. NOTA ( In esito a referendum, l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, e' stato abrogato. (D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113).