TAR LOMBARDIA MILANO SEZ IV sentenza 2 settembre 2009 n 4598

Territorio e autonomie locali
2 Settembre 2009
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

La mera indicazione nel preambolo e nello stesso corpo del provvedimento amministrativo di una serie di disposizioni di legge senza la specificazione delle norme di riferimento, non implica la illegittimità dell'atto solo qualora la formulazione letterale delle ragioni, l'esposizione del fatto e il contenuto del dispositivo siano sufficientemente chiari ad individuare in concreto il potere esercitato. Per l'obbligo di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati, ma integra l'anzidetto precetto precisando che tale ordine può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, con il palese intento di rafforzare e promuovere le esigenze di effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento allo specifico procedimento. Spetta al sindaco, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.
costante orientamento giurisprudenziale per cui il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, spettante al sindaco, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 50 comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è correlato all'urgente necessità di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili e deve specificamente fondarsi sull'esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini.
È illegittimo un ordine di smaltimento di rifiuti emanato ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nei confronti del proprietario dell'area, senza che a quest'ultimo sia stata inviata da parte dell'Amministrazione formale comunicazione dell'avvio del procedimento, adempimento obbligatorio dovendosi ritenere recessive, nella specifica materia, le regole di cui agli art. 7 e 21octies L. 7 agosto 1990 n. 241. Per ascrivere la responsabilità della condotta di abbandono di rifiuti al proprietario del suolo, appare necessaria, quanto meno, la dimostrazione da parte dell'amministrazione di un atteggiamento colposo del proprietario medesimo.