TAR CALABRIA CATANZARO SEZ I sentenza 21 ottobre 2009 n 1124

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2009
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso art. 143 l’applicazione della norma risulta collegata all’esistenza di circostanze aventi “un grado di significatività e concludenza” inferiore rispetto a quello che deve essere alla base di un procedimento penale o di prevenzione .
I collegamenti e le forma di condizionamento non devono necessariamente riguardare situazioni traducibili in addebiti personali, trattandosi, invece, di rilevare ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
La compromissione della libertà determinazione degli organi elettivi, del buon andamento e del regolare funzionamento dei servizi non deve necessariamente concretarsi in situazione di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento, non è necessari la prova diretta ed inconfutabile dei singoli episodi su cui si fonda la valutazione complessiva della situazione di condizionamento.
La misura dello scioglimento dell’organo consiliare non è una sorta di strumento sanzionatorio nei confronti dei titolari degli organi elettivi o burocratici, ma uno strumento volto a porre rimedio a situazioni di possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.