Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva. Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti.
L’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta solo qualità.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ III sentenza 8 giugno 2009 n 23722
Territorio e autonomie locali
Categoria
20 Governo del Territorio e Ambiente›20.02 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Principi enucleati dalla pronuncia