Le Convenzioni di lottizzazione sono atti negoziali, in partocolare accordi sostitutivi del provvedimento, e strumento di attuazione del piano regolatore generale. Le modifiche delle convenzioni necessitano delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti, anche privati, che hanno concorso alla formazione della convenzione. La giurisdizione esclusiva è del giudice ammnistrativo ai sensi dell'art.11, comma 5, della l.n.241/1990. L' amminstrazione dispone di un'azione di adempimento in presenza di inadempimento da parte del lottizzante, attraveso la quale ottiene dal giudice la possibilità di assoggettare il debitore all'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto dell'ente ad ottenere la cessione delle aree riguardanti le opere di urbanizzazione e decennale ed inizia dal temine di scadenza della convenzione.