TAR TOSCANA SEZ I sentenza 16 settembre 2009 n 1446

Territorio e autonomie locali
18 Settembre 2009
Categoria 
20 Governo del Territorio e Ambiente20.02 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Principi enucleati dalla pronuncia 

Le Convenzioni di lottizzazione sono atti negoziali, in partocolare accordi sostitutivi del provvedimento, e strumento di attuazione del piano regolatore generale. Le modifiche delle convenzioni necessitano delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti, anche privati, che hanno concorso alla formazione della convenzione. La giurisdizione esclusiva è del giudice ammnistrativo ai sensi dell'art.11, comma 5, della l.n.241/1990. L' amminstrazione dispone di un'azione di adempimento in presenza di inadempimento da parte del lottizzante, attraveso la quale ottiene dal giudice la possibilità di assoggettare il debitore all'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto dell'ente ad ottenere la cessione delle aree riguardanti le opere di urbanizzazione e decennale ed inizia dal temine di scadenza della convenzione.