TAR LAZIO ROMA SEZ III QUATER sentenza 29 settembre 2009 n 9384

Territorio e autonomie locali
29 Settembre 2009
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.02 Silenzio P.A.
Principi enucleati dalla pronuncia 

Silenzio P.A. L’art. 2, comma 5, della L. n. 241 del 1990, oltre a stabilire che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente prevede che "Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza". L’espressione "può" implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale, in quanto, da un lato, nel caso di attività discrezionale "pura", il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, stabilendo l’an o il quomodo del provvedimento da adottare, pena un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa. D’altro canto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, al fine di conoscere della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, occorre un’esplicita domanda di parte. Rimane poi il fatto che il giudizio sul silenzio ha pur sempre carattere semplificato, sicché, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori, il giudice non può che limitarsi a verificare l’esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell’Amministrazione.