Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale. Questioni di legittimità costituzionale nella parte in cui violerebbero le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Infondatezza. La Corte Costituzionale ha escluso che le Province autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza interpretando l'art. 20 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito nelle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 686 del 1973), nel senso «che le attribuzioni ivi previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale» (sentenza n. 211 del 1988; si veda anche la sentenza n. 129 del 2009). Su questa base è stata, pertanto, respinta la pretesa della Provincia autonoma di Bolzano di farne scaturire la titolarità di un potere legislativo in materia.