Il decreto di scioglimento di un consiglio comunale, disposto ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.ee.ll.), per le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, è legittimo, ove le dimissioni stesse siano state presentate al protocollo del comune da uno solo dei consiglieri comunali dimissionari mediante un unico foglio, sottoscritto da tutti i consiglieri dimissionari le cui firme, tuttavia, non risultino autenticate, nel caso in cui comunque sussistano vari elementi che inducano a ritenere con assoluta certezza che gli autori del documento in questione siano proprio i consiglieri comunali che lo hanno sottoscritto.