CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 12 agosto 2009 n 4936

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2009
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia 

In materia di dimissioni dei consiglieri provinciali e comunali, gli artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 2000) individuano fattispecie distinte quanto a presupposti ed effetti delle dimissioni. La prima norma indica, invero, la fattispecie delle dimissioni individuali, rese allo scopo della personale rinuncia al mandato, non idonee di per sé sole all'effetto di provocare la crisi dell'organo consiliare, poiché non rese contestualmente dalla maggioranza dei suoi componenti, cui segue perciò, come espressamente e coerentemente previsto, la surroga dei dimissionari. La seconda individua, invece, la fattispecie delle dimissioni rese all'effetto di provocare la crisi dell'organo, chiede la loro contestualità perché espressiva della connessione delle volontà a tale fine, ne fa seguire, altrettanto coerentemente, il procedimento di scioglimento del Consiglio e non la surroga dei singoli. Le dimissioni non contestuali denotano lo scopo della rinuncia alla carica individuale nella permanenza dell'organo, mentre soltanto la loro contestualità denota la condivisione dell'effetto della dissoluzione dell'organo. Ne consegue che l'invalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dell'intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si deve procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari.