La funzione della disposizione di cui all'art. 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (ove è stabilito che il decreto di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) si connette non solo alla esigenza di dare pubblicità ad un atto che ha un'efficacia indivisibile, non differenziabile da soggetto a soggetto, e conseguentemente non consente di individuare destinatari individuali, ma anche alla necessità di assicurare la stabilità ai governi locali. Tale forma di pubblicazione, quindi, ha tra le finalità assegnate dalla norma anche quella di stabilire un termine certo, per tutti i soggetti interessati siano essi o meno componenti del consiglio comunale, da cui far decorrere il "dies a quo" per l'impugnazione dell'atto davanti al giudice amministrativo.