Il potere dell’organo straordinario investito della gestione degli enti locali, i cui consigli siano stati sciolti per accertata ingerenza delle organizzazioni illecite si estende, a norma della L.19 marzo 1990, n.55, alla possibilità di determinazioni dirette a disciplinare in modo uniforme le procedure di gara sottoposte al potere di controllo della commissione straordinaria; pertanto, la detta commissione ha il potere di assumere tutte le iniziativa istruttorie volte ad accertare la sussistenza di pericoli di condizionamenti mafiosi in rapporto all’aggiudicazione di appalti pubblici , anche attraverso strumenti di indagine diversi da quelli previsti dalla normativa generale in materia di certificazioni e comunicazioni antimafia ed , all’esito degli accertamenti , di disporre l’esclusione dell’impresa che, anche indirettamente, risulti collegata con organizzazioni criminali.