La controversia relative allo scioglimento del Consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del comune ricade nella previsione dell’art.23 bis lett.g) della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dall’art.4 della legge 205 del 2000, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione. ( Nella fattispecie viene dichiarato irricevibile, siccome tardivo, l’appello notificato oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza non notificata, non essendo condivisibile la tesi in base alla quale il termine deve intendersi decorrere dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione).