Il divieto di accesso agli atti amministrativi previsto dal D.M. 10 maggio 1994, n.415, art.3, comma 1, lett. m ) e comma 2, in caso di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali ( L.8 giugno 1990, n.142, art.39) o in caso di sospensione e rimozione di amministratori di enti locali 8 L.8 giugno 1990, n,142), art.40) ha come presupposti motivi di ordine e sicurezza pubblica o fini di repressione della criminalità o, ancora, attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; nel caso di specie è quindi legittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti del procedimento di scioglimento agli organi elettivi degli enti locali per infiltrazione mafiosa, al professionista che voglia conoscere se il suo nome ricorre nella documentazione in questione.