Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per i quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi, disposto ai sensi dell’art.15 bis legge n.55 del 1990 (introdotto dall’art.1 d.l. 31 maggio 1991, n.164) , è volto ad evitare che il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste: lo scioglimento è perciò misura di carattere sanzionatorio , che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale; inoltre, è misura collegata ad una emergenza di carattere straordinario, da esercitare nei luoghi e fino a quando si manifesti tale straordinario fenomeno eversivo.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.15 bis l. 19 marzo 1990, n.55, perché lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali infiltrati o condizionati dalla delinquenza mafiosa che la norma prevede, non è misura eccessiva rispetto al fine di sanzionare un organo rivelatosi inidoneo a gestire la cosa pubblica, anche se solo alcuni dei suoi componenti sono risultati collegati con la criminalità organizzata, in riferimento all’art. 3 cost.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 19 marzo 1993 n 103
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia