TAR FRIULI VENEZIA GIULIA SEZ I sentenza 24 aprile 2009 n 284

Territorio e autonomie locali
24 Aprile 2009
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia 

Raggruppamento temporaneo di imprese - Mandato collettivo speciale - Dichiarazione indefettibile a pena di esclusione. Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’art. 37, comma 8 del del medesimo decreto impone, in sede di offerta, di rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del Raggruppamento per il caso di aggiudicazione: trattasi di un requisito generale (ed indefettibile) per la partecipazione alle gare dei raggruppamenti che non richiede una espressa menzione negli atti inditivi delle gare.