Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi; le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testè richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7; la stessa giurisdizione, infine, saraa giustificata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.