L'art. 23 C.d.S., comma 11, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo". Anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia espressamente previsto, forse in considerazione del fatto che il comma 13 quater, è stato aggiunto successivamente. Nell'ipotesi di rimozione di un impianto pubblicitario abusivo su strada, è competente il giudice ordinario e non quello ammnistrativo, quest'ultima argomentata sul fatto che si tratta di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica. Non si verte, invero, nel caso di specie, in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.