CORTE DEI CONTI SEZ GIUR REGIONE LAZIO sentenza 13 luglio 2009 n 1356

Territorio e autonomie locali
13 Luglio 2009
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

La mancanza di accordo preventivo tra l’ente e il dipendente per la scelta dell’avvocato non preclude il rimborso. L’Amministrazione potrà assumere a proprio carico ogni genere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento a condizione che non si stagli un conflitto di interessi. Ove l’insussistenza di tale conflitto emergesse successivamente - come facilmente verificabile in relazione a procedimenti involgenti per lo più l’addebito al dipendente di un uso scorretto delle funzioni attribuite - solo allora scatterà il diritto all’applicazione delle disposizioni di favore di cui alla citata normativa, non risultando pertanto ostativo il presupposto della nomina di un legale di comune gradimento.