Per costante giurisprudenza della Corte, i tre requisiti posti dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. a), b) e c), della direttiva 2004/18, che devono essere soddisfatti affinché un’entità sia qualificata come organismo di diritto pubblico, hanno carattere cumulativo.
Le casse pubbliche di assicurazione malattia di cui trattasi sono persone giuridiche di diritto pubblico, sono state istituite per legge al fine di soddisfare specificamente esigenze collegate alla salute pubblica, che sono esigenze di interesse generale, e tali esigenze hanno un carattere non industriale o commerciale, dato che i servizi sono prestati dalle predette casse malattia senza scopo di lucro. Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso. Si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione.
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez IV sentenza 11 giugno 2009 n C30007
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.02 Appalti di forniture
Principi enucleati dalla pronuncia