Fase di esecuzione del contratto - La controversia insorta tra le parti si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.