Nella P.A. è consentito il conferimento di incarichi esterni (contratti di lavoro autonomo) purchè non sia possibile provvedere con il personale in servizio e non anche nel caso di carenza di organico, per il quale,sussiste l' obbligo di provvedere con pubblici concorsi. Vige il divieto di ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie , sussuste la esponsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti - Nella P:A: è consentita l' assegnazione a liberi professionisti esterni l' attività di progettazione e la direzione dei lavori pubblici qualora vi sia assenza di personale tecnico delle stazioni appaltanti.- Al tecnico dipendente dell’amministrazione è dovuto il trattamento incentivante previsto per tale condizione e non il compenso previsto dalle tariffe professionali - Acquisito il parere dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici circa la misura del compenso da corrispondere al tecnico interno all’amministrazione, il Comune, anzichè assumere l' Iniziativa giudiziaria contro detto parere, avrebbe dovuto, in misura cautelare, sospendere i pagamenti per evitare pregiudizio finanziario. Sussite la responsabilità amministrativa per colpa grave degli amministratori e dei tecnici del comune che disattendono il Parere dell’Autorità di Vigilanza Responsabilità amministrativa.