L’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la sussistenza di situazioni di pericolo e di urgenza, tali da non consentire di provvedere nelle forme ordinarie ed è limitata alle ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50, comma 5, T.U.E.L.,) o a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, id.). Il potere di ordinanza è strettamente limitato alle materie specificatamente indicate dalla legge e postula, altresì, una attenta valutazione della emergenza in questione ed una approfondita motivazione in ordine alla sussistenza ed alla consistenza del pericolo e alle ragioni che giustificano la deroga alle ordinarie regole procedimentali.