Le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non comportano una innovazione «tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, cosí da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali».
Allo Stato è comunque riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, «una posizione peculiare», in quanto tutti gli enti territoriali indicati nell'art. 114 Cost., pur costituendo componenti essenziali della Repubblica, «dispongono di poteri profondamente diversi tra loro» nell'àmbito delle rispettive competenze.
La condizione giuridica di fondo dello Stato è diversa da quella delle Regioni e degli altri enti territoriali, quanto a qualità e dimensione degli interessi perseguiti: generali, unitari ed al massimo grado di estensione, nel caso dello Stato; ugualmente generali, ma differenziati e riferibili esclusivamente alle comunità di cui sono espressione, nel caso delle Regioni e degli enti locali. L'esenzione dall'imposta catastale per le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma non per quelle delle Province (oltre che delle Regioni e dei Comuni), non si pone in contrasto con: a) l'art. 3 della Costituzione, perché trova giustificazione proprio nella rilevata peculiare posizione dello Stato e si armonizza, sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalle imposte ipotecaria.
CORTE COSTITUZIONALE ordinanza 8 maggio 2009 n 144
Territorio e autonomie locali
Categoria
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia