La regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della L. 244/2007 tra le quali l'art. 2 c.474 che istituisce presso il Ministero dei Trasporti il Fondo per la mobilità dei disabili per la realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato. La ricorrente ritiene che tale disciplina sia in contrasto con l'art. 117 Cost., rientrando nella competenza legislativa residuale delle regioni e con l'art. 119 Cost., perchè lesiva dell'autonomia finanziaria regionale.
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c.474 della L. 244/2007 per la mancata previsione della previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 30 aprile 2009 n 124
Territorio e autonomie locali
Categoria
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia