Non è da censurarsi di illegittimità la previsione di un Ente Locale, che, in esercizio della propria autonomia normativa preveda nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e del Servizi, ai fini della nomina a Direttore Generale, l'equipollenza alla laurea di una qualifica dirigenziale acquisita nella Pubblica Amministrazione, anche senza possesso di un diploma di laurea, in ragione di particolari normative; una simile disposizione - volta a recepire un'attestazione di professionalità dirigenziale a suo tempo ritenuta adeguata da una specifica legge - non sarebbe evidentemente contraria a quegli stessi principi sistematici che si invocano, nella più rigorosa tesi in argomento, per prescrivere l'obbligatorietà della laurea e della professionalità attestata dalla laurea medesima.