L'art. 143 d.lgs.vo n. 267/2000 considera sufficiente, per quanto attiene al "rapporto" fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore di quelle che legittimano l’avvio dell’azione penale o l’adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli "indiziati" di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o analoghe. Sotto questo profilo devono ritenersi idonee anche quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l’avvio dell’azione penale. La potestà discrezionale di cui dispone l’Amministrazione risulta assai ampia e l’atto nel quale trova concreta espressione può essere sindacato nel giudizio di legittimità, come è regola generale, soltanto in presenza di vizi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo fine istituzionale.