Una serie di pronunce del G. A., hanno precisato lo scioglimento temporaneo di un Consiglio comunale ex art. 15 bis, l. 19 marzo 1990 n. 55, per infiltrazioni mafiose, costituisce una misura di carattere straordinario che non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma concerne piuttosto la salvaguardia della p.a. di fronte alla pressione ed all’influenza della criminalità organizzata e, quindi, si giustificano gli ampi margini d’apprezzamento non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente, e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi della possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità stessa. Il provvedimanto non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l’amministrazione e i sodalizi criminali. Il principio della separazione tra funzione di gestione, devoluta ai dirigenti dell’apparato burocratico degli enti, e funzione di indirizzo e di controllo, rientrante nelle attribuzioni degli organi elettivi, non escluda le responsabilità che fanno capo a questi ultimi, attraverso l’esercizio dei poteri a loro devoluti, qualora emergano azioni od omissioni tali da manifestare l’inidoneità dell’organo collegiale, considerato nel suo complesso, ad assicurare l’indipendenza dell’attività amministrativa da pressioni o condizionamenti della criminalità mafiosa.