Gli atti politici sono esclusivamente quelli che la Costituzione riferisce «ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti». Il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della Amministrazione pubblica (art. 113 Cost.) ha portata generale e coinvolge, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo costituzionale. Per cui le deroghe a simile principio debbono essere ancorate a norme di carattere costituzionale. Il sindaco del comune (come del resto il consiglio e le giunta comunale), non è un organo di rilievo costituzionale. Il rapporto esistente tra il sindaco e l’assessore e la ampiezza dei fini che caratterizza l’azione amministrativa della giunta comunale giustifica in capo al sindaco un ampio potere discrezionale che non deve però debordare in arbitrio decisionale dovendo pur sempre il suo esercizio essere finalizzato a perseguire l’interesse pubblico previsto dalla legge. In questa prospettiva, si spiega il disposto dell’art. 46, comma 4, secondo cui il sindaco deve dare «motivata comunicazione al consiglio». L’unico strumento per consentire il controllo giurisdizionale è quello di valutare e sindacare l’iter motivazionale espresso nel provvedimento.