TAR PUGLIA BARI SEZ I sentenza 13 gennaio 2009 n 19

Territorio e autonomie locali
13 Gennaio 2009
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.02 Silenzio P.A.
Principi enucleati dalla pronuncia 

Silenzio P.A. Consilgliere comunale. Omessa risposta ad interrogazione da parte del sindaco.L’inutilizzabilità del ricorso ex art. 21bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034 a tutela di un comportamento asseritamente silente o inerte del Sindaco che, pur, in ipotesi, stigmatizzabile sul piano politico, non può dirsi in alcun modo elusivo dell’obbligo di adottare "un provvedimento espresso": obbligo posto, dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 1, l. 241/90, quale requisito essenziale della fattispecie di "silenzio" nel procedimento amministrativo giustiziabile con l’indicato rimedio processuale.
La "risposta" del Sindaco ad una richiesta di notizie da parte del consigliere comunale è sussumibile nella nozione di "provvedimento" ostandovi, in primo luogo, il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e, ad abundantiam, la considerazione che il "provvedimento" è, per definizione, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, laddove la risposta del Sindaco o, in sua vece, dell’assessore alle interrogazioni poste durante l’assise consiliare, null’altro può essere che una mera dichiarazione di scienza.