CORTE DI CASSAZIONE SEZ LAVORO sentenza 17 settembre 2008 n 23741

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2008
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nel pubblico impiego, gli atti di gestione del rapporto hanno natura negoziale. Il principio si applica anche nei confronti degli atti di autotutela che, nella specie, la P.A. adotta per conformare la propria azione alle regole poste dalla legge sulla durata degli incarichi di svolgimento delle mansioni superiori. Nelle mansioni superiori svolte, è legittima la delibera di revoca dell’attribuzione della mansioni superiori adottata dopo il superamento del limite massimo di 12 mesi previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 165 del 2001. Spettano comunque, le differenze retributive anche nel caso di mansioni svolte dopo il superamento del limite massimo di 12 mesi previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonchè nel caso di mansioni svolte al di fuori dei casi consentiti. Principio applicabile senza sbarramenti temporali di alcun genere.
Le differenze retributive, nel caso di mansioni superiori svolte prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, spettano a tutti i pubblici dipendenti.